Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede
È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione sociale denominata “LA PULCE NEL CUORE APS”, con sede legale nel Comune di Comacchio in Via dell’Artigianato n. 27, cap. 44022, operante senza fini di lucro.
L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria.
La durata dell’Associazione è illimitata.
- Art. 2 – Scopi e attività
- L’Associazione è apartitica e si ispira ai valori cristiani, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi.
- E’ una associazione libera che sorge per volontà di cittadini che, condividendo una visione cristiana della vita, integrano in comune la propria personalità, promuovono tutte quelle attività di interesse generale, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale, assistenziali, turistiche, ricreative e di formazione extrascolastica della persona e di catechesi, che ritengono utili alla costituzione di una società fondata sul pluralismo e sulla gestione sociale di tutte le istanze dell’educazione permanente, valorizzando il volontariato e la cultura della solidarietà. Al centro di tutto stanno la promozione della persona e i suoi valori, cui tutte le varie attività devono conformarsi e verso le quali devono essere orientate.
L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’Art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, di cui alle lettere sotto riportate, così come modificato dall’art. 3 del D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. Ai sensi dell’art 5 del codice del terzo settore l’associazione svolge attività d’interesse generale nei seguenti settori:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.
L’Associazione si impegna nella formazione ed educazione umana e cristiana dei ragazzi, giovani e adulti mediante l’attuazione di piani formativi in sintonia con le parrocchie e la Diocesi, collaborando e sostenendo gli enti e le altre associazioni impegnate in progetti educativi e formativi che abbiano in comune gli stessi valori di fondo.
In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone:
- L’organizzazione di attività ludico-ricreative intergenerazionali;
- L’organizzazione di uscite e gite rivolte ai giovani e ai minori;
- L’organizzazione di momenti di confronto su specifiche tematiche culturali, sociali e civiche;
- L’organizzazione di eventi formativi;
- La promozione e l’organizzazione di iniziative culturali e di sensibilizzazione della comunità in particolare, ma non in via esclusiva, sul tema educativo;
- L’organizzazione di iniziative di formazione rivolte principalmente a giovani, genitori ed educatori;
- L’organizzazione e la gestione di strutture, sociali, culturali, educative, sportive, ricreative e per il tempo libero;
- La gestione di servizi in particolare per minori adolescenti e giovani;
- Il sostegno economico o attraverso varie utili forme a favore di famiglie meno abbienti;
- Lo svolgimento di attività di prevenzione del disagio giovanile, socio-educative, scolastiche, parascolastiche, ricreative, di collegamento della realtà giovanile con il mondo del lavoro, di solidarietà verso persone svantaggiate.
L’associazione può svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. A tal riguardo spetterà all’Organo di Amministrazione individuare le attività esperibili ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 117/2017.
Art. 3 – Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es. feste, sottoscrizioni anche a premi);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l’Organo di Amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi o, quanto particolari esigenze lo richiedano, entro 6 mesi.
Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.
I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Art. 4 – Membri dell’Associazione
All’associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell’associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l’associazione si propone.
Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.
Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche o giuridiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
Art. 5 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
L’ammissione a socio, deliberata dall’organo di amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
L’organo di amministrazione cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
L’eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.
In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.
In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.
La qualità di socio si perde:
- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi tre mesi dal sollecito;
- per esclusione:
- per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.
L’esclusione dei soci è deliberata dall’Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull’esclusione l’associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall’Organo di Amministrazione.
Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione. L’Organo di Amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.
Il recesso o l’esclusione del socio vengono annotati da parte dell’organo di amministrazione sul libro degli associati.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Art. 6 – Diritti e doveri dei soci
I soci hanno diritto a:
- partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- godere dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con la possibilità di visionarli presso la sede dell’associazione alla presenza di almeno un componente dell’Organo di Amministrazione facendone richiesta scritta anche per via informatica allo stesso Organo di Amministrazione il quale risponderà entro 15 giorni dalla richiesta.
I soci sono obbligati a:
- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.
Art. 7 – Volontari
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di Amministrazione, sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Art. 8 – Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- l’Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo o nominato nel caso di superamento dei limiti di legge);
- l’Organo di Controllo (organo facoltativo o nominato nel caso di superamento dei limiti di legge).
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito, salvo che l’assemblea non deliberi diversamente. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.
Art. 9 – L’Assemblea
L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l’Organo di Amministrazione.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente dell’Organo di Amministrazione almeno una volta l’annoper l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo o un decimo degli associatine ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell’Organo di Amministrazione eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.
L’Assemblea ordinaria:
- nomina i componenti dell’Organo di Amministrazione;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- delibera in merito alle quote associative;
- elegge eventualmente l’Organo di controllo e/o il Revisore legale dei conti su propria facoltà o al superamento dei limiti di legge e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull’esclusione dei soci dall’associazione qualora il socio escluso ne faccia ricorso;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati qualora l’aspirante socio non ammesso ne faccia ricorso;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall’Organo di Amministrazione;
- fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.
Per modificare lo statutooccorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell’Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.
Art. 10 – L’Organo di Amministrazione
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l’Organo di Amministrazione decada dall’incarico l’Organo di Amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Organo.
Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell’Organo decada, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.
L’Organo di Amministrazione:
- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed eventualmente un Segretario;
- cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera circa lo svolgimento di altre attività secondarie e strumentali ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 117/2017;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.
L’Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
L’Organo di Amministrazione è convocato con comunicazione scritta, da spedirsi anche per e-mail, cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l’Organo di Amministrazione è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
È convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Nel caso in cui l’Organo di Amministrazione sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.
I verbali di ogni adunanza dell’Organo di Amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non sia stato nominato preventivamente il Segretario) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Gli Amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Art. 11 – Il Presidente
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch’esso nominato dall’Organo di Amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l’Organo di Amministrazione per l’elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l’Organo di amministrazione per la ratifica del suo operato.
Art. 12 – Il Revisore Unico dei Conti
È nominato dall’assemblea su propria facoltà o nei casi previsti dal D. Lgs 117/2017.
Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, ed è eletto dall’Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
Art. 13 – Organo di Controllo
È nominato dall’assemblea su propria facoltà o nei casi previsti dal D. Lgs 117/2017.
L’Organo di Controllo, se nominato:
- Vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può essere organo monocratico o collegiale. Qualora sia composto da revisori legali iscritti all’apposito registro effettua anche la revisione legale dei conti di cui all’art. 31 del D. Lgs 117/2017.
Art. 14 – Assicurazione dei volontari
I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Art. 15 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs 117/2017.
Art. 16 – Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.